Transizione 4.0

Credito d'imposta, beni strumentali 4.0.
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Abbiamo raccolto in questa pagina tutte le informazioni utili a comprendere secondo quali modalità la tua azienda può accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, alla luce delle ultime disposizioni e delle scadenze GSE vigenti nel 2026. 

Cosa Finanzia il credito d’imposta ed in quale misura

1) Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (Allegato A, L. 232/2016 – oggi Allegato IV per l’iperammortamento 2026‑2028) 

Per gli investimenti rientranti nella disciplina Transizione 4.0 (credito d’imposta), le aliquote sono: 

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
  • 10% del costo per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 
  • 5% del costo per la quota di investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro; 
  • 5% del costo per la quota di investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, per gli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto ministeriale. 

Termini per il riconoscimento (Transizione 4.0) 

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati: 

  • entro il 31 dicembre 2025, oppure 
  • entro il 30 giugno 2026, 

a condizione che: 

  • entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore; 
  • entro il 31 dicembre 2025 sia stato pagato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. 

Nota: per i nuovi investimenti dal 1° gennaio 2026 la misura del credito d’imposta 4.0 è sostanzialmente chiusa; per questi si applica, in via ordinaria, l’iperammortamento 2026‑2028 (maggiorazione del costo fiscale), con aliquote diverse.  

2) Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati (Allegato B, L. 232/2016 – oggi Allegato V per l’iperammortamento 2026‑2028) 

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza, funzionali ai processi di trasformazione 4.0. 

Per la disciplina Transizione 4.0 (credito d’imposta), le aliquote originariamente previste sono: 

  • 2023: 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; 
  • 2024: 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; 
  • 2025: 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. 

Termini per il riconoscimento (immateriali) 

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati: 

  • fino al 30 giugno dell’anno successivo, a condizione che entro il 31 dicembre dell’anno in corso: 
  • l’ordine risulti accettato dal venditore; 
  • sia stato pagato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. 

 

2) Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0
(allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza:

  • 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
  • 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
  • 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

Termini per il riconoscimento

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Come si accede al credito d’imposta beni strumentali 4.0

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese devono produrre: 

  • una perizia tecnica asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure 
  • un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, 

da cui risulti che: 

  • i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da rientrare rispettivamente negli elenchi di cui agli Allegati A e B (ora IV e V per l’iperammortamento); 
  • i beni sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante. 

Procedura GSE (Transizione 4.0) 

L’accesso al credito d’imposta Transizione 4.0 avviene tramite una procedura telematica al GSE, articolata in tre fasi: 

  1. Comunicazione preventiva 
  1. Conferma dell’acconto 
  1. Comunicazione di completamento 

Come può essere utilizzato il credito di imposta

Il credito d’imposta maturato nell’ambito di Transizione 4.0: 

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24; 
  • deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione del bene. 

Cosa cambia per i nuovi investimenti dal 2026: iperammortamento 2026‑2028 

A partire dal 1° gennaio 2026, per i nuovi investimenti in beni strumentali avanzati non è più previsto, in via ordinaria, il credito d’imposta Transizione 4.0, ma l’iperammortamento 2026‑2028, che opera come maggiorazione del costo fiscalmente deducibile del bene. 

Aliquote iperammortamento 2026‑2028 (beni materiali) 

Per i beni materiali strumentali nuovi e interconnessi (Allegato IV): 

  • +180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
  • +100% per la quota oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 
  • +50% per la quota oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. 

Sono agevolabili: 

  • beni materiali 4.0 (Allegato IV): macchinari interconnessi, robotica, sistemi di automazione e movimentazione, dispositivi IoT per il controllo di processo; 
  • beni immateriali 4.0 (Allegato V): software gestionali, piattaforme di cybersecurity industriale, sistemi di analisi dati (con esclusione, in genere, dei software in abbonamento/SaaS).  

L’iperammortamento 2026‑2028: 

  • si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028; 
  • non prevede meccanismi di recapture in caso di cessione, a condizione che il bene sia sostituito, nello stesso periodo d’imposta, con un bene analogo o superiore. 

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